diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 6042 del 19/11/1979 (Rv. 402746 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - IN GENERE - ACCERTAMENTI E VALUTAZIONI RISERVATI AL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1979-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/402746-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - IN GENERE - ACCERTAMENTI E VALUTAZIONI RISERVATI AL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*

In materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli, la ricostruzione dell'incidente, la valutazione della condotta dei conducenti, l'accertamento delle rispettive responsabilita e della relativa loro incidenza nella produzione del sinistro, sono devoluti al giudice del merito, il quale e tenuto a sorreggere la sua sentenza con motivazione esauriente e immune da vizi di logica e di diritto. Conseguentemente, la decisione del giudice del merito e censurabile in Cassazione solo nelle ipotesi di: a) - totale obliterazione degli elementi che, se valutati, avrebbero potuto portare a una diversa definizione della controversia; b) - di obiettiva deficienza del procedimento logico che ha condotto il giudice al suo convincimento; C) - di violazione delle specifiche norme del codice della strada. In tutti gli altri casi la decisione e sottratta al Sindacato della Corte di Cassazione, non potendo attribuirsi alcuna Rilevanza alla diversita degli apprezzamenti di fatto del giudice del merito rispetto a quelli formulati dalla parte. (Conf 3997/78, mass n 393595).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)