Sez. 3, Sentenza n. 3997 del 28/08/1978 (Rv. 393595 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - IN GENERE - RICOSTRUZIONE DELLE MODALITA DELL'INCIDENTE, VALUTAZIONE DELLE CONDOTTE DEI CONDUCENTI E DELLE RISPETTIVE RESPONSABILITA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - IN GENERE - RICOSTRUZIONE DELLE MODALITA DELL'INCIDENTE, VALUTAZIONE DELLE CONDOTTE DEI CONDUCENTI E DELLE RISPETTIVE RESPONSABILITA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
In materia di risarcimento dei danni da circolazione di veicoli, la ricostruzione dell'incidente stradale e la valutazione delle condotte dei conducenti nonche l'accertamento delle relative responsabilita operate dal giudice del merito, sono censurabili in Sede di legittimita solo sotto il profilo dell'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione. Questi vizi attengono alla totale obliterazione di elementi che potrebbero portare ad una diversa decisione, o all'obiettiva deficienza del procedimento logico che ha portato il giudice al suo convincimento, o al contrasto insanabile delle varie ragioni poste a fondamento della decisione adottata. Essi non consistono, per contro, nella diversita degli apprezzamenti di fatto del giudice del merito, rispetto a quelli formulati dalla parte. (V 3884/77, mass n 387570).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)