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Sez. 2, Ordinanza n. 7357 del 03/02/2005 Cc. (dep. 24/02/2005) Rv. 230912 - 01

MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - disposizioni generali - esigenze cautelari | Pericolosità sociale - Valutazione anche della pluralità di fatti contestati a soggetto incensurato - Ammissibilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2005-02-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230912-01

MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - disposizioni generali - esigenze cautelari

In tema di esigenze cautelari, la pericolosità sociale (art. 274 comma primo lett. c, cod. proc. pen.) può essere desunta anche dalla pluralità di reati contestati col provvedimento coercitivo, valutati non singolarmente ma nella loro globalità in quanto espressione di reiterazione criminosa, giacchè in tal modo si evita la disparità di trattamento tra un indagato già gravato da precedenti ed uno incensurato che ha commesso una pluralità di reati.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 com. 1 lett. C

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)