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Sez. 2, Sentenza n. 1677 del 06/04/1999 Cc. (dep. 06/12/1999) Rv. 215181 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Pericolosità sociale - Pluralità di reati contestati a soggetto privo di precedenti penali - Valutazione globale dei fatti quali atti o comportamenti concreti idonei a fondare la prognosi negativa - Possibilità - Ragioni.
Stato
decisa il 1999-04-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215181-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI

In tema di esigenze cautelari, il disposto di cui all'art. 274, lett. c), c.p.p., secondo cui deve tenersi conto, per ipotizzare il pericolo di reiterazione della condotta criminosa, dei parametri congiunti delle modalità del fatto costituente reato e della personalità dell'indagato vagliata alla luce dei precedenti penali o, in mancanza, di atti o comportamenti concreti estranei alla fattispecie criminosa, deve essere interpretata nel senso che, fra questi ultimi, in presenza di una contestazione plurima, si comprendono anche gli stessi fatti criminosi contestati nel provvedimento coercitivo, riguardati e valutati non singolarmente ma nella loro globalità quale espressione di una possibile maggior pericolosità; e ciò anche per evitare ingiustificate disparità di trattamento tra l'indagato che risulti già condannato per altro reato e quello incensurato colpito dalla misura restrittiva per una pluralità di condotte criminose, trattandosi, in entrambi i casi, di personalità caratterizzate da plurimi fatti penalmente rilevanti e parimenti sintomatici di pericolosità.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 lett. C, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 lett. C CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)