Sez. 1, Sentenza n. 2230 del 27/02/1995 (Rv. 490741 - 01)
ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI ECONOMICI E NON ECONOMICI | Ente autonomo acquedotto pugliese (E.A.A.AP.) - Contributo straordinario concesso con D.L. n. 11 del 1987 - Destinazione - Debiti nei confronti dell'E.N.E.L. - Modalità di adempimento.
ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI ECONOMICI E NON ECONOMICI
L'art. 1 del D.L. n. 11 del 1987, conv. con legge n. 122 del 1987 - con il quale lo Stato ha concesso all'Ente autonomo acquedotto pugliese (E.A.A.P.) un contributo straordinario massimo di lire 150 miliardi, a titolo di concorso nel ripiano del disavanzo di amministrazione, mediante emissione di titoli di stato da rilasciarsi, per un ammontare massimo di lire 80 miliardi all'ENEL, a saldo dei debiti contratti dall'E.A.A.P. per forniture di energia elettrica fino al 31 dicembre 1985 e, quanto ai rimanenti, all'istituto cassiere dell'ente sovvenzionato - va interpretato nel senso che, con il termine "saldo", il legislatore ha inteso riferirsi solo ai debiti in "conto capitale" per forniture di energia elettrica (cioè, al capitale dovuto dall'E.A.A.P. all'E.N.E.L. a titolo di controprestazione per la somministrazione dell'energia), con esclusione dei crediti per i danni subiti dall'Enel in conseguenza dell'inadempimento delle descritte obbligazioni pecuniarie(art.1224 cod. civ.), come precisato, peraltro, nei lavori preparatori della norma in questione e tenuto conto che una diversa interpretazione creerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento nella tutela dei diritti dei vari enti pubblici interessati nei confronti dell'E.A.A.P., in quanto imporrebbe soltanto all'Enel la rinunzia al credito per interessi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Decreto Legge 26/01/1987 num. 11 art. 1, Legge 27/03/1987 num. 122
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)