diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 1469 del 15/02/1994 (Rv. 485323 - 01)

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - Enti pubblici | Ente pubblico non economico - Prestazioni lavorative rese in regime di subordinazione e rientranti nei compiti propri del dipendente - Controversia in ordine al compenso - Giurisdizione amministrativa - Configurabilità - Ingegnere dipendente dell'Ente autonomo Acquedotto pugliese - Attività svolta quale componente tecnico di una commissione costituita dall'ente - Diritto al compenso - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario - Configurabilità.
Stato
decisa il 1994-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485323-01

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - Enti pubblici

La domanda del dipendente di un ente pubblico non economico volta a conseguire il compenso di prestazioni lavorative in favore del medesimo trova titolo immediato e diretto nel rapporto di pubblico impiego (con conseguente devoluzione alla giurisdizione amministrativa) se tali prestazioni siano state rese in regime di subordinazione e rientrino nei compiti propri della categoria d'inquadramento del dipendente, ancorché esorbitino dalle sue mansioni tipiche. Pertanto, la domanda di un ingegnere dipendente dell'Ente Autonomo Acquedotto pugliese, relativa al compenso per l'attività svolta quale componente tecnico di una commissione costituita dallo stesso Ente ai fini dell'affidamento di determinati lavori, non è riconducibile, siccome correlata ad un incarico esorbitante da esso, al detto rapporto di pubblico impiego (ed è perciò devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario), restando escluso che la relazione tra l'affidamento dell'incarico di membro della commissione e la qualità di dipendente dell'Ente possa essere desunta dal divieto di svolgere la professione stabilito dal regolamento del personale dell'Ente medesimo, atteso che l'eventuale sussistenza di un divieto siffatto anche in ordine ad un incarico occasionale conferito dallo stesso datore di lavoro renderebbe illegittimo l'affidamento dell'incarico senza peraltro mutarne la natura.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2222, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)