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Sez. L, Sentenza n. 391 del 23/01/1990 (Rv. 464950 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - APPOSIZIONE DEL TERMINE PER INCREMENTO DELLA NORMALE ED ORDINARIA ATTIVITÀ AZIENDALE - LICEITÀ - CONDIZIONI - ONERE PROBATORIO - INCIDENZA SUL DATORE DI LAVORO - SOGGETTIVA VALUTAZIONE DI QUEST'ULTIMO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1990-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464950-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - APPOSIZIONE DEL TERMINE PER INCREMENTO DELLA NORMALE ED ORDINARIA ATTIVITÀ AZIENDALE - LICEITÀ - CONDIZIONI - ONERE PROBATORIO - INCIDENZA SUL DATORE DI LAVORO - SOGGETTIVA VALUTAZIONE DI QUEST'ULTIMO - IRRILEVANZA.*

Ai sensi dell'art. 1, comma secondo, lett. C), della legge 18 aprile 1962 n. 230, l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato è consentita anche nel caso di un incremento della normale ed ordinaria attività aziendale, sempreché tale incremento sia correlato ad eventi occasionali e di per sè non ripetibili negli stessi termini e con le stesse modalità, i quali sconvolgano la pur adeguata organizzazione e programmazione imprenditoriale. La prova di una tale situazione è a carico del datore di lavoro, il quale deve dimostrare l'oggettiva sussistenza degli eventi anzidetti, essendo al riguardo insufficiente, per la sua inaffidabilità, la soggettiva valutazione dell'imprenditore in ordine all'impossibilità di far fronte all'incremento dell'attività aziendale senza il ricorso all'assunzione a termine. (V 2699/87, mass n 451807).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)