Sez. L, Sentenza n. 2699 del 17/03/1987 (Rv. 451807 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - INCREMENTO DELLA NORMALE ED ORDINARIA ATTIVITÀ AZIENDALE - ASSUNZIONE A TERMINE - LEGITTIMITÀ - RICORSO A DETTA ASSUNZIONE IN PREVISIONE DI UN INCREMENTO DELL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA ED AL SOLO FINE DI RIDURRE IL RISCHIO DI IMPRESA - INAMMISSIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - INCREMENTO DELLA NORMALE ED ORDINARIA ATTIVITÀ AZIENDALE - ASSUNZIONE A TERMINE - LEGITTIMITÀ - RICORSO A DETTA ASSUNZIONE IN PREVISIONE DI UN INCREMENTO DELL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA ED AL SOLO FINE DI RIDURRE IL RISCHIO DI IMPRESA - INAMMISSIBILITÀ.*
Ai sensi dell'art. 1, comma secondo, lett. C), della legge 18 aprile 1962 n. 230, l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato è consentita anche nel caso di un incremento della normale ed ordinaria attività aziendale, sempreché tale incremento sia correlato ad eventi eccezionali, e di per sè non ripetibili negli stessi tempi e con le stesse modalità, i quali sconvolgano la pur adeguata programmazione dell'imprenditore. Pertanto, ai sensi della norma suddetta, l'assunzione a termine non è consentita allorché alla stessa - secondo l'accertamento del giudice del merito, incensurabile in Sede di legittimità, se adeguatamente motivato - si sia fatto ricorso in previsione di un incremento dell'attività produttiva ed al solo fine di ridurre il rischio di impresa, atteso anche che altri istituti (e non anche il contratto a tempo determinato), quali l'intervento della cassa integrazione guadagni ed il licenziamento collettivo (oltre che lo stesso licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo), soddisfano le esigenze dell'imprenditore e rendono possibile, in particolare, l'adeguamento delle strutture imprenditoriali (nonché del volume della manodopera impiegata) ai mutamenti di richiesta del mercato. (V 5740/83, mass n 430622).*
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)