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Sez. L, Sentenza n. 7395 del 19/03/2008 (Rv. 604972 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - CREDITI DI LAVORO | Intervento del Fondo di Garanzia dell'Inps - Insolvenza del datore di lavoro - Momento rilevante - Interpretazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 80 del 1992 in relazione alla sentenza Corte di Giustizia 10 luglio 1997, c - 272/95 - Data della domanda diretta all'apertura del procedimento di soddisfacimento collettivo dei creditori - Rilevanza - Condizioni - Successiva decisione di apertura del procedimento - Necessità - Data del provvedimento di apertura del fallimento - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604972-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - CREDITI DI LAVORO

In tema di intervento del Fondo di Garanzia, art. 2 del d.lgs. n. 80 del 1992, - che, nel fissare l'arco di tempo in cui collocare il numero di mensilità da corrispondere da parte del Fondo, stabilisce che esso debba determinarsi, a ritroso, dalla data del provvedimento di apertura del fallimento -, costituendo attuazione della disciplina comunitaria di cui alla direttiva 1987/90/CE, deve essere interpretato alla luce del principio enunciato dalla Corte di Giustizia nella sentenza 10 luglio 1997, c-272/95, secondo cui l'insorgere dell'insolvenza del datore di lavoro corrisponde alla data della domanda diretta all'apertura del procedimento di soddisfacimento collettivo dei creditori, mentre resta irrilevante la data del provvedimento di apertura del fallimento, non potendo i tempi necessari per l'accertamento dell'insolvenza pregiudicare il diritto del creditore, fermo restando tuttavia che l'effettiva apertura del fallimento costituisce condizione per l'operatività della garanzia del Fondo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nell'attribuire rilievo al fatto storico della insorgenza dell'insolvenza quale momento di riferimento per la determinazione del credito garantito, aveva ritenuto la rilevanza delle iniziative giudiziarie dei ricorrenti dirette al suo accertamento, anche se l'apertura della procedura concorsuale aveva fatto seguito ad iniziative di altri soggetti nell'ambito di diverso procedimento innanzi ad altro ufficio giudiziario, restando irrilevante altresì l'esito negativo dell'istanza di fallimento proposta dai ricorrenti innanzi all'ufficio ove era stato convenuto il Fondo di garanzia).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 29/05/1982 num. 297 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)