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Sez. L, Sentenza n. 6808 del 05/05/2003 (Rv. 562644 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - CREDITI DI LAVORO | Crediti di lavoro - Intervento del Fondo di Garanzia dell'INPS - Accollo cumulativo "ex lege" della obbligazione retributiva del datore di lavoro insolvente definitivamente accertata nella procedura concorsuale - Inerenza di detta obbligazione retributiva agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi precedenti la data del provvedimento determinante l' apertura della procedura concorsuale - Individuazione di tale data - Riferimento alla domanda di apertura della procedura - Interpretazione vincolante della Corte di giustizia delle comunità europee - Massimale - Misura - Triplo del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile.
Stato
decisa il 2003-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562644-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - CREDITI DI LAVORO

In caso di fallimento del datore di lavoro, in base all'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e del D.Lgs. n. 80 del 1992 (attuativi della direttiva CEE n. 80/897 del 20 ottobre 1980), si verifica un accollo cumulativo "ex lege" per effetto del quale il Fondo di garanzia istituito presso l'Inps assume in via solidale e, ad un tempo, sussidiaria - dovendosi preventivamente agire nei confronti del debitore principale - la medesima obbligazione retributiva che risulti definitivamente accertata, siccome ammessa allo stato passivo esecutivo nella procedura concorsuale che riguarda il datore di lavoro, ed inerente gli ultimi tre mesi del rapporto rientranti nei dodici mesi che precedenti la data del provvedimento che determina l'apertura della procedura concorsuale (da identificarsi, secondo l'interpretazione fornitane dalla Corte di giustizia della comunità europea con sentenza 10 luglio 1997 nelle cause riunite n. 94/95 e 95/95, Bonifaci ed altri c/ INPS - interpretazione immediatamente applicabile nell'ordinamento nazionale - nella domanda diretta all'apertura della procedura stessa). L'obbligazione rimasta insoddisfatta, tuttavia, viene assunta dal Fondo di garanzia fino a concorrenza del massimale, quale risulta stabilito dal comma secondo dell'art. 2 del D.Lgs. n. 80 del 1992, pari al triplo del trattamento di integrazione salariale mensile.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 80 art. 2 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 2 CORTE COST., Legge Falliment. art. 96, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 96

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)