diritto.io

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24867 del 09/10/2018 (Rv. 651366 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO | Esecuzione presso terzi - Accertamento dell'obbligo del terzo – Rapporti tra creditore procedente e terzo pignorato - Quietanza - Valore probatorio - Portata - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/651366-01

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO

In sede di accertamento dell'obbligo del terzo pignorato (sia nel giudizio a cognizione piena previsto dall'art. 548 c.p.c. fino al 31 dicembre 2012, sia in quello a cognizione sommaria oggi regolato dall'art. 549 c. p. c.), il creditore procedente, che non agisce in nome e per conto del proprio debitore bensì "iure proprio", è terzo rispetto ai rapporti intercorsi fra il debitore esecutato e il "debitor debitoris". Ne consegue che la quietanza di pagamento rilasciata dal debitore al terzo pignorato può essergli opposta solamente a condizione che abbia, ai sensi dell'art. 2704 c.c., data certa anteriore alla notificazione dell'atto di pignoramento. E comunque, quand'anche gli sia opponibile, trattandosi di "res inter alios acta", la quietanza non gode del valore probatorio privilegiato di cui all'art. 2702 c.c. ma, avendo il valore probatorio meramente indiziario di una prova atipica, può essere liberamente contestata dal creditore procedente e contribuisce a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo. (Nella fattispecie, la S.C. ha affermato, sulla base dei principi di cui in massima, che la quietanza di pagamento depositata presso il protocollo di un ente comunale lo stesso giorno della notifica del pignoramento, indicante una data di rilascio anteriore a tale giorno, non è opponibile al creditore, ma deve essere prudentemente apprezzata dal giudice anche alla luce della documentazione contabile da cui risulti l'effettivo pagamento delle somme quietanzate).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2702, Cod. Civ. art. 2704, Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 549 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 214

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)