Sez. 1 - , Sentenza n. 21737 del 27/10/2016 (Rv. 642626 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - SCRITTURE DI TERZI | Intermediazione finanziaria - Azione di risarcimento del danno - Quietanza rilasciata dal promotore infedele - Valore probatorio - Scrittura privata proveniente dal terzo - Configurabilità - Fondamento.
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - SCRITTURE DI TERZI
Nel giudizio di risarcimento promosso dal cliente nei confronti dell'intermediario finanziario per i danni arrecati dal promotore finanziario infedele, l'intermediario assume la posizione di terzo rispetto al promotore autore dell'illecito, con la conseguenza che la quietanza rilasciata da quest'ultimo e relativa alla ricezione del denaro da parte del cliente deve considerarsi alla stregua della scrittura privata proveniente dal terzo ed è, dunque, priva dell'efficacia probatoria che ha la scrittura fra le parti secondo l'art. 2702 c.c., avendo una valenza meramente indiziaria e potendo essere liberamente contestata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2049, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2702, Legge 02/01/1991 num. 1 art. 5, Legge 02/01/1991 num. 1 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)