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Sez. 1, Sentenza n. 4257 del 16/11/1976 (Rv. 382951 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTE DI REGISTRO - CONCORDATO PREVENTIVO E FALLIMENTARE - IMPOSTA (TIPO E TASSO) - PROPORZIONALE - CREDITI PRIVILEGIATI - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1976-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/382951-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTE DI REGISTRO - CONCORDATO PREVENTIVO E FALLIMENTARE - IMPOSTA (TIPO E TASSO) - PROPORZIONALE - CREDITI PRIVILEGIATI - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*

L'imposta proporzionale di registro, prevista dall'art 32 della tariffa allegato a) al RD 30 dicembre 1923 n 3269, per le obbligazioni di somme di denaro oggetto di concordato fallimentare, e applicabile, oltre che ai crediti chirografari, anche a quelli privilegiati, qualora i titolari di questi ultimi, anziche rimanere estranei all'accordo, secondo i principi fissati dagli artt 124 e 127 della legge fallimentare, partecipino al concordato, subendo una riduzione o variazione del loro credito. Tale ultima ipotesi si verifica in caso di rinuncia al privilegio, di modifica della portata del medesimo, e, comunque, in ogni caso che comporti novazione del titolo originario.*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 all. A art. 32 CORTE COST., Legge Falliment. art. 124, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 124, Legge Falliment. art. 127, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 127

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)