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Sez. 1, Sentenza n. 4520 del 11/08/1982 (Rv. 422495 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - CONCORDATO PREVENTIVO E FALLIMENTARE - SENTENZA DI OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO - STATUIZIONE RELATIVA ALL'ACCOLLO DEI DEBITI DA PARTE DELL'ASSUNTORE E LA DAZIONE DI IPOTECA A GARANZIA DEL RELATIVO OBBLIGO - ASSOGGETTAMENTO A TASSAZIONE PROPORZIONALE DEL 1, 50% - CORRELATIVO ATTO DI CESSIONE DI BENI IN FAVORE DELLO ASSUNTORE - TASSAZIONE ULTERIORE E SEPARATA DI QUEST'ULTIMO ATTO - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1982-08-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422495-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - CONCORDATO PREVENTIVO E FALLIMENTARE - SENTENZA DI OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO - STATUIZIONE RELATIVA ALL'ACCOLLO DEI DEBITI DA PARTE DELL'ASSUNTORE E LA DAZIONE DI IPOTECA A GARANZIA DEL RELATIVO OBBLIGO - ASSOGGETTAMENTO A TASSAZIONE PROPORZIONALE DEL 1, 50% - CORRELATIVO ATTO DI CESSIONE DI BENI IN FAVORE DELLO ASSUNTORE - TASSAZIONE ULTERIORE E SEPARATA DI QUEST'ULTIMO ATTO - NECESSITÀ.*

In Sede di registrazione della sentenza di omologazione del concordato fallimentare, il concordato medesimo, quale atto enunciato in tale sentenza, è soggetto all'imposta proporzionale di registro dell'1, 50%, ai sensi dell'art. 8 lett. C) della tariffa all. A al d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634, per la parte in cui preveda l'accollo dei debiti da parte dell'assuntore e la dazione di ipoteca a garanzia del relativo Obbligo. Detta imposizione non trova deroga per il caso in cui quell'accollo e quella garanzia siano correlati alla cessione di beni in favore dell'assuntore, e questa cessione sia stata tassata separatamente in Sede di registrazione dei singoli Atti, in quanto la connessione fra l'una e l'altra prestazione ha carattere meramente pattizio, non intrinseco e necessario, sicché non sono applicabili gli artt. 20 e 41 del citato decreto, ove prevedono la tassabilità di una soltanto delle prestazioni di natura corrispettiva. (V 119/80, mass n 403500; (V 4257/76, mass n 382951).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 130, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 130, DPR 26/10/1972 num. 634 art. 19, DPR 26/10/1972 num. 634 art. 20 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 634 art. 41 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 634 all. A art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)