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Sez. 2, Sentenza n. 22687 del 27/10/2009 (Rv. 610110 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - IN GENERE | Richieste istruttorie non esaminate dal primo giudice - Riproposizione in sede di gravame da parte dell'appellato vittorioso in primo grado - Necessità - Modalità.
Stato
decisa il 2009-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610110-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - IN GENERE

Nel giudizio di appello, la parte appellata vittoriosa in primo grado, non riproponendo ovviamente alcuna richiesta di riesame della sentenza, ad essa favorevole, deve manifestare in maniera univoca la volontà di devolvere al giudice del gravame anche il riesame delle proprie richieste istruttorie sulle quali il primo giudice non si è pronunciato, richiamando specificamente le difese di primo grado, in guisa da far ritenere in modo inequivocabile di aver riproposto l'istanza di ammissione della prova.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)