diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 14135 del 26/10/2000 (Rv. 541243 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - IN GENERE | Mancata riproposizione - Richiamo implicito con la domande o le eccezioni riproposte - Esclusione - Riproposizione - Necessità.
Stato
decisa il 2000-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/541243-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - IN GENERE

La presunzione di rinunzia prevista dall'art. 346 cod.proc.civ. riguarda le domande e le eccezioni e non si estende anche alle istanze istruttorie. Tuttavia, le istanze istruttorie non accolte dal giudice di primo grado non possono ritenersi implicitamente riproposte in appello con le domande e le eccezioni a sostegno delle quali erano state formulate, ma devono essere riproposte, laddove non sia necessario uno specifico mezzo di gravame, nelle forme e nei termini previste per il giudizio di primo grado, in virtù del richiamo operato dall'art. 359 cod.proc.civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)