Sez. L, Sentenza n. 21431 del 21/10/2015 (Rv. 637737 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Aziende bancarie - Qualifica di quadro - Attribuzione necessaria di poteri negoziali nei confronti di terzi - Esclusione - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
La qualifica di quadro nelle aziende bancarie non presuppone la necessaria l'attribuzione di poteri negoziali nei confronti di terzi, trattandosi di potestà il cui effettivo esercizio è configurato solo come eventuale per i dipendenti con qualifica di quadro dall'art. 66 del c.c.n.l. del 7 novembre 1999 per il personale delle aziende di credito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Contr. Coll. 11/07/1999 art. 66
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)