Sez. L, Sentenza n. 6968 del 20/08/1987 (Rv. 455147 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE - IMPIEGATO PRIVATO E DI ENTE PUBBLICO ECONOMICO - IN GENERE - FUNZIONARIO DI BANCA - CONFIGURABILITÀ EX CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - CONDIZIONI - FACOLTÀ DI FIRMA SOCIALE - RILEVANZA - ESTREMI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE - IMPIEGATO PRIVATO E DI ENTE PUBBLICO ECONOMICO - IN GENERE - FUNZIONARIO DI BANCA - CONFIGURABILITÀ EX CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - CONDIZIONI - FACOLTÀ DI FIRMA SOCIALE - RILEVANZA - ESTREMI.*
La qualifica di funzionario di azienda di credito - che trova origine esclusivamente nella contrattazione collettiva ed è collocata nell'ambito del personale direttivo come figura intermedia tra quella del dirigente e quella dell'impiegato - è caratterizzata, all'infuori di particolari ipotesi di investitura formale o di preposizione ad agenzie di città e di filiali con un determinato organico di personale, dalla facoltà della firma sociale, ossia dal conferimento, da parte del competente organo dell'istituto di credito, di un potere di rappresentanza da esercitarsi, in via generale e continuativa, nel nome e per conto della banca, in relazione a mansioni che importino il compimento, ai vari livelli di Competenza e nel quadro dei limiti statutari, di Atti di contenuto gestionale pertinenti all'Esercizio dell'impresa. Pertanto deve negarsi che possa individuarsi la figura del funzionario in tutti i casi in cui al dipendente sia attribuita la facoltà di firma rispetto a predeterminati singoli Atti ed operazioni che rientrino nei limiti delle specifiche mansioni impiegatizie assegnategli e che di esse costituiscono il necessario completamento funzionale. (Conf 1757/85, mass n 439714).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)