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Sez. L, Sentenza n. 5968 del 15/06/1998 (Rv. 516485 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - FERIE ED ALTRI CONGEDI | Compenso relativo - Misura - Rilevanza per legge di un criterio omnicomprensivo di retribuzione - Esclusione - Determinazione delle voci computabili - Riferimento alla disciplina dei contratti collettivi - Necessità.
Stato
decisa il 1998-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516485-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - FERIE ED ALTRI CONGEDI

Con riguardo al rapporto di lavoro del personale addetto a pubblici servizi di trasporto, la questione della computabilità o meno di particolari voci retributive (nella specie, competenze accessorie pensionabili e mensilità supplementari) nella retribuzione per il periodo di congedo annuale va risolta alla stregua delle previsioni della disciplina collettiva applicabile al rapporto stesso, considerato che il criterio della onnicomprensività della retribuzione non ha valore di principio generale e non è richiamato riguardo al trattamento economico spettante durante le ferie dagli art. 36, ultimo comma, Cost. e 2109 cod. civ., e che anche l'art. 22 all. A al R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, pur affermando il diritto degli agenti ad "un congedo ordinario con stipendio o paga ed indennità fisse", in sostanza rimette alla disciplina collettiva (alla quale, ai sensi del secondo comma dell'art. 1 cit. R.D., spetta la determinazione delle voci suindicate) l'individuazione degli emolumenti inclusi nella retribuzione per il periodo feriale.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36 com. 3, Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 1 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 22

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)