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Sez. L, Sentenza n. 17564 del 01/09/2004 (Rv. 577599 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - CORRISPETTIVO | Principio costituzionale della retribuzione sufficiente - Lavoro autonomo - Applicabilità - Esclusione - Natura parasubordinata del rapporto - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-09-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577599-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - CORRISPETTIVO

Il principio della retribuzione sufficiente di cui all'articolo 36 della Costituzione riguarda esclusivamente il lavoro subordinato mentre per tutte le altre prestazioni un intervento del giudice per la determinazione del compenso può ammettersi solo se specificamente previsto da disposizioni legislative. Peraltro, in tema di lavoro autonomo in generale, compreso il lavoro autonomo cosiddetto parasubordinato (nozione giuridicamente rilevante soltanto sul piano processuale, non su quello delle regole sostanziali), è previsto dall'arrt. 2225 cod.civ. che il giudice possa determinare il corrispettivo in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo, ma ciò solo nel caso che non sia stato convenuto dalle parti e non possa esser stabilito secondo le tariffe professionali o gli usi, e non può essere invocato in tema di compenso per prestazioni lavorative autonome, ancorché rese, con carattere di continuità e coordinazione, nell'ambito di un rapporto di collaborazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2225, Costituzione art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)