Sez. 2, Sentenza n. 13440 del 08/06/2007 (Rv. 598140 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE | Determinazione giudiziale - Criteri di riferimento - Adeguamento del compenso all'aumento delle prestazioni - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE
In tema di contratto d'opera, ai sensi dell'art. 2225 cod. civ., ove non sia stato convenuto dalle parti, il corrispettivo deve essere stabilito dal giudice in relazione alla natura, quantità e qualità delle prestazioni eseguite, nonché al tempo e ai costi occorrenti per il relativo espletamento, secondo il duplice parametro del risultato per il committente e del lavoro per il prestatore d'opera. Conseguentemente, qualora nel corso del rapporto le prestazioni d'opera assumano una maggiore ampiezza, sia qualitativa che quantitativa, con ulteriore dispendio per quest'ultimo e maggior vantaggio per il primo, è legittima la determinazione giudiziale del compenso per esse spettanti, non potendo essere perseguiti maggiori vantaggi per il committente attraverso un maggior sacrificio economico per il prestatore d'opera, senza che si determini una disarmonia tra le prestazioni in sinallagma. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto le pretese di una badante, risultando pattuito tra le parti un accordo per adeguare la misura del compenso da iniziali lire 400.000 mensili a un milione e a 1.500.000 in tempi successivi, mentre le aspettative ereditarie della lavoratrice erano da configurare quale riserva mentale senza effetto ai fini della determinazione del compenso).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2225
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)