Sez. 2, Sentenza n. 3180 del 24/11/1973 (Rv. 366993 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - PENSIONE - DETERMINAZIONE - STRAORDINARIO DI TURNO - COMPUTABILITA - COMPETENZE ACCESSORIE PER LAVORO STRAORDINARIO - ESCLUSIONE.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - PENSIONE - DETERMINAZIONE - STRAORDINARIO DI TURNO - COMPUTABILITA - COMPETENZE ACCESSORIE PER LAVORO STRAORDINARIO - ESCLUSIONE.*
Lo straordinario di turno - costituendo il corrispettivo di prestazioni continuative ed obbligatorie, prestate dal personale delle aziende private concessionarie di pubblici servizi di trasporto oltre le ore della normale giornata lavorativa, ai sensi degli artt 3 e 10 del RDL 19 ottobre 1923, n 2328, e dell'art 35 del relativo regolamento, per soddisfare esigenze ordinarie e costanti del servizio, e presentando, altresi, l'ulteriore caratteristica di essere predeterminato in una percentuale fissa della retribuzione - rientra fra gli elementi accessori della retribuzione stessa previsti dalla lettera C dell'art 20 della legge 28 luglio 1961, n 830, e computabili nella pensione ai sensi del successivo art 21. Tale compenso, va, quindi, distinto dalle competenze accessorie per lavoro straordinario di cui alle lettere e ed F n 1 del citato articolo 20, le quali, anche se corrisposte in misura forfettaria, si riferiscono a prestazioni occasionali, saltuarie e sporadiche, rese per sopperire ad esigenze straordinarie, anche se correnti con una certa frequenza e, pertanto, sono escluse dal computo della pensione. (Conf 1899/72, mass n 358971; V 1497/62).*
Riferimenti normativi: Legge 19/10/1923 num. 2328 art. 3, Legge 19/10/1923 num. 2328 art. 10, Legge 08/01/1931 num. 148 art. 35, Legge 28/07/1961 num. 830 art. 20, Legge 28/07/1961 num. 830 art. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)