Sez. 2, Sentenza n. 1899 del 16/06/1972 (Rv. 358971 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - PENSIONE - CORRISPETTIVO STRAORDINARIO DI TURNO - DIARIA RIDOTTA PER PERMANENZA FUORI SEDE - COMPUTABILITA.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - PENSIONE - CORRISPETTIVO STRAORDINARIO DI TURNO - DIARIA RIDOTTA PER PERMANENZA FUORI SEDE - COMPUTABILITA.*
Il corrispettivo dovuto agli agenti ferroviari dipendenti da aziende private per le ore di lavoro (cosidetto 'straordinario di turnò) eccedenti quelle della normale giornata lavorativa - che vanno retribuite con un aumento non inferiore al dieci per cento rispetto alla paga oraria ordinaria, ma che non possono eccedere peraltro le due ore giornaliere (art 3 RD 19 ottobre 1923, n 2328) - non rientra tra i compensi straordinari che, per l'art 21 della legge n 830 del 1961, vanno esclusi dal computo della pensione, perche diversamente da questi ultimi - che si riferiscono a prestazioni occasionali, rese per fare fronte ad esigenze di carattere eccezionale, anche se ricorrenti in alcuni periodi con una certa frequenza - inerisce a prestazioni obbligatorie, ordinarie e continuative, rispondenti ad esigenze normali e permanenti del servizio ed e predeterminato in una percentuale fissa della retribuzione relativa ad una stessa qualifica, sicche deve farsi rientrare tra gli emolumenti accessori della retribuzione stessa previsti dalla lettera C dell'art 20 della legge 28 luglio 1961, n 830 e computabili nella pensione a norma del successivo art 21 (nella misura degli importi percepiti negli ultimi dodici mesi, fino al massimo del quaranta per cento di quelli ricevuti nell'ultimo triennio solare precedente alla cessazione del servizio) e non tra le competenze per lavoro straordinario di cui alle lettere e e F n 1 del citato art 20, escluse dal computo della pensione dal successivo art 21. Analogamente deve ritenersi che anche la 'diaria ridottà per permanenze fuori Sede, che attengano allo svolgimento di servizi previsti dagli ordinari turni di lavoro, costituisce un'indennita che presenta il carattere di continuita, necessario a farla comprendere, nella misura del quaranta per cento, tra le competenze accessorie (art 20 lettera C, citato), computabili nella pensione, giusto l'art 21 della legge n 830 del 1961, citato.*
Riferimenti normativi: Legge 19/10/1923 num. 2328 art. 11, Legge 19/10/1923 num. 2328 art. 3, Legge 19/10/1923 num. 2328 art. 10, Legge 28/07/1961 num. 830 art. 21, Legge 28/07/1961 num. 830 art. 20
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)