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Sez. 2, Sentenza n. 13160 del 06/12/1991 (Rv. 474933 - 01)

Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Contributi e spese condominiali - In genere | Spese inerenti la conservazione ed il godimento della casa comune - Ripartizione in base all'uso ex art. 1123 secondo comma cod. civ. - Ambito di operatività - Riferimento al godimento potenziale della cosa comune -
Stato
decisa il 1991-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474933-01

Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Contributi e spese condominiali - In genere

L'art. 1123 secondo comma cod. civ. nello stabilire, in deroga al primo comma, la ripartizione fra i condomini delle spese inerenti la conservazione del godimento della cosa comune non in base al valore della proprietà di ciascuno ma all'uso che ciascun condomino può fare della cosa stessa, riguarda il caso in cui la cosa comune sia oggettivamente destinata a permettere ai singoli condomini di goderne in misura diversa, inferiore o superiore al loro diritto di comproprietà sulle parti comuni. Nell'applicazione di detta norma deve aversi riguardo non al godimento effettivo bensì al godimento potenziale che il condomino può ricavare dalla cosa comune, atteso che quella del condomino è un'obbligazione "propter rem" che trova fondamento nel diritto di comproprietà sulla cosa comune, sicché il fatto che egli, potendo godere della cosa comune, di fatto non la utilizzi, non lo esonera dall'obbligo di pagamento delle spese suddette.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)