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Sez. 2, Sentenza n. 1511 del 19/02/1997 (Rv. 502535 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI GESTIONE (RIPARTIZIONE) - IN GENERE | Spese generali - Criterio legale basato sul valore della proprietà di ciascuno - Fondamento - Adozione, a mezzo di delibera assembleare di diverso criterio fondato sulla diversa intensità dell'uso - Unanimità dei condomini - Necessità - Criterio ex art. 1123 cod. civ. - Estensibilità alle spese generali - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502535-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI GESTIONE (RIPARTIZIONE) - IN GENERE

È illegittima la delibera di un condominio, adottata a maggioranza, con la quale si stabilisce un onere di contribuzione, delle spese di gestione, maggiore a carico di alcuni condomini, sul presupposto della loro più intensa utilizzazione, rispetto agli altri, di parti o servizi comuni, non solo perché la modifica ai criteri legali (art. 1123 cod. civ.) o di regolamento contrattuale di riparto delle spese richiede il consenso di tutti i condomini, ma anche perché il criterio di riparto in base all'uso differenziato, derivante dalla diversità strutturale della cosa, previsto dal secondo comma dell'art. 1123 cod. civ., non è applicabile alle spese generali, per le quali opera invece il criterio di cui al primo comma dello stesso articolo, ossia la proporzione al valore della proprietà di ciascuno.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1118, Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)