Sez. 5, Sentenza n. 18915 del 16/09/2011 (Rv. 618796 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Richiesta di rimborso in caso di cessazione di attività - Termine di decadenza ex art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992 - Applicabilità - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI
In tema di rimborsi IVA, all'inciso contenuto nell'ultima parte del comma secondo dell'art. 30 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - secondo cui il contribuente può richiedere il rimborso "comunque" in caso di cessazione di attività - va attribuito esclusivamente il significato di consentire la presentazione dell'istanza di rimborso anche in casi diversi da quelli indicati dalla norma, quando sia cessata l'attività, sicchè, in base a tale inciso, non può essere scalfito o reso inoperante il termine di decadenza contenuto nell'art. 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, tenuto conto che l'art. 30 del citato d.P.R. n. 633 è norma di carattere sostanziale, mentre l'art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992 è norma di carattere processuale, e, come tali, esse non possono sovrapporsi, avendo ciascuna un ambito di applicazione di esclusiva pertinenza.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)