Sez. 5, Sentenza n. 12433 del 08/06/2011 (Rv. 618401 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA Credito d'imposta - Rimborso - Istanza - Termine - Art. 21, secondo comma, del d.lgs. n. 546 del 1992 - Applicabilità - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI
In tema di IVA, alla domanda di rimborso non rientrante tra quelle previste dall'art. 30 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo "pro tempore" vigente, e perciò non contemplata da disposizioni specifiche, si applica la norma di natura residuale di cui all'art. 21, secondo comma, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, secondo il quale "la domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto della restituzione".
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 28 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)