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Sez. 1, Sentenza n. 13111 del 05/12/1991 (Rv. 474917 - 01)

Tributi (in generale) - Contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Procedimento - Disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento - Notificazioni - In genere | Comunicazione o notificazione degli atti del procedimento presso la segreteria della Commissione - Ammissibilità - Condizioni - Procuratore domiciliatario risultante trasferito in altro studio rispetto a quello indicato nel ricorso - Notifica al contribuente di ordinanza presidenziale di estinzione del processo presso la segreteria della commissione - Validità - Esclusione.
Stato
decisa il 1991-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474917-01

Tributi (in generale) - Contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Procedimento - Disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento - Notificazioni - In genere

In tema di contenzioso tributario, la comunicazione o notificazione degli atti del procedimento presso la segreteria della commissione è prevista, ai sensi dell'art. 15 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, nel testo precedente alle modifiche apportate con il d.P.R. 3 novembre 1981 n. 739 (che con l'introduzione dell'art. 32- bis ha ampliato i presupposti per tale forma di comunicazione), solo per l'ipotesi in cui il ricorrente non abbia indicata la residenza nel territorio dello Stato e non vi abbia eletto domicilio. Pertanto, nel diverso caso in cui il procuratore domiciliatario risulti trasferito in altro studio rispetto a quello indicato nel ricorso, non è valida la notifica al contribuente (nella specie, dell'ordinanza presidenziale di estinzione ex art. 44 del d.P.R. n. 636 del 1972) effettuata presso la segreteria della commissione, dovendo la notifica essere rinnovata al nuovo indirizzo del domiciliatario secondo le forme degli artt. 137 e segg. cod. proc. civ., richiamati nell'art. 32 del d.P.R. n. 636 del 1972.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 15 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 32 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 32 bis CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 44 CORTE COST., DPR 03/11/1981 num. 739 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)