Sez. 1, Sentenza n. 1978 del 06/03/1997 (Rv. 502823 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE | Presso il domicilio eletto - Necessità - Limiti - Elezione di domicilio effettuata in grado di giudizio - Vincolatività anche per i gradi successivi - Sussistenza - Comunicazione dell'udienza fissata innanzi alla Commissione Tributaria Centrale - Presso il domicilio precedentemente eletto - Necessità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE
A norma dell'art. 32 bis, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, nel procedimento che si svolge innanzi alle Commissioni tributarie, tutte le comunicazioni e le notificazioni al contribuente devono essere eseguite, salvo consegna in mani proprie, nel suo domicilio eletto. Le indicazioni fornite, a tal riguardo, dal contribuente, hanno - giusta la espressa previsione di cui al secondo comma dell' art. 31 bis cit. - effetto anche per i successivi gradi di giudizio, compreso - quindi - quello che si svolge innanzi alla Commissione Tributaria Centrale.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 32 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)