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Sez. 5, Sentenza n. 10431 del 12/05/2011 (Rv. 618140 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Impugnazione da parte del contribuente di silenzio rifiuto avverso richiesta di rimborso - Dichiarazione dell'Amministrazione di desistenza dalla controversia - Valore - Accoglimento della richiesta del contribuente - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618140-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, la semplice dichiarazione di desistenza dalla controversia, presentata dall'Amministrazione finanziaria nell'ambito del giudizio avente ad oggetto l'impugnazione del silenzio rifiuto avverso una richiesta di rimborso, non ha come effetto quello di sostituirsi ad una pronuncia di condanna al richiesto rimborso, non potendo valere come una sorta di virtuale atto di autotutela dell'Amministrazione medesima, in quanto, per rimuovere gli effetti di un silenzio-rifiuto, occorre un provvedimento espresso di riconoscimento dell'obbligazione tributaria o l'adempimento della stessa. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto che correttamente il giudice del rinvio, a seguito di annullamento, da parte della Cassazione, della sentenza di secondo grado, non aveva dichiarato cessata la materia del contendere, in presenza di una dichiarazione di desistenza dell'Agenzia delle Entrate depositata all'atto di costituzione nel giudizio di appello contro una sentenza che aveva condannato all'integrale rimborso dell'imposta).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 46 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)