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Sez. 2, Sentenza n. 5901 del 18/06/1994 (Rv. 487120 - 01)

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Giudizio di rinvio - Procedimento - Estinzione del processo - In genere | Cassazione della sentenza di secondo grado per motivi di merito - Giudizio di rinvio - Nuova ed autonoma fase del giudizio - Natura rescissoria - Integrazione del contradditorio disposta nel giudizio di rinvio - Omissione - Conseguenze - Estinzione dell'intero giudizio - Configurabilità.
Stato
decisa il 1994-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487120-01

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Giudizio di rinvio - Procedimento - Estinzione del processo - In genere

Il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della sentenza di secondo grado per motivi di merito (cosiddetto giudizio di rinvio proprio) non costituisce la prosecuzione della pregressa fase di merito che ha preceduto il giudizio di cassazione, ma una nuova ed autonoma fase del processo che, pur essendo soggetta per ragioni di rito alle norme riguardanti il corrispondente procedimento disposto dalla sentenza rescindente, ha natura integralmente rescissoria, nel senso che esso mira ad una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia riformandola, statuisce per la prima volta sulle domande proposte dalle parti. Ne deriva che l'integrazione del contradditorio disposta nel giudizio di rinvio ricade nell'ambito di applicazione non dell'art. 331 cod. proc. civ., ma dell'art. 393, sicché non effettuata l'integrazione del contradditorio nel termine stabilito dal giudice di rinvio, questi deve dichiarare l'estinzione dell'intero processo, senza che possa rivivere la pregressa sentenza di primo grado già riformata, a nulla rilevando che la parte pretermessa siasi costituita spontaneamente all'udienza dopo che si era verificata la causa di estinzione, dal momento che questa operando di diritto retroagisce a tale momento, impedendo al giudice l'esame di qualsiasi altra questione vertente sull'estinzione medesima, sempre che questa sia stata eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 107, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 393

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)