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Sez. L, Sentenza n. 5173 del 08/09/1980 (Rv. 409020 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - GIURAMENTO - COSTITUZIONE SOLO IN GRADO DI APPELLO - ECCEZIONE DI PAGAMENTO E DEFERIMENTO DEL GIURAMENTO - DIMOSTRAZIONE DELL'ECCEZIONE STESSA - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1980-09-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/409020-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - GIURAMENTO - COSTITUZIONE SOLO IN GRADO DI APPELLO - ECCEZIONE DI PAGAMENTO E DEFERIMENTO DEL GIURAMENTO - DIMOSTRAZIONE DELL'ECCEZIONE STESSA - INAMMISSIBILITA.*

Poiche anche nelle cause disciplinate dal rito del lavoro la ammissibilita del giuramento decisorio e condizionata alle preclusioni che si siano verificate nel corso del giudizio, non puo essere ammesso il giuramento deferito dalla parte costituitasi soltanto in grado di appello a dimostrazione dell'eccezione di pagamento, che, non rilevabile d'ufficio, resta preclusa a norma dell'art 437 cod proc civ che vieta la proposizione in appello di nuove eccezioni. (V 2791/69, mass n 342549).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 353 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)