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Sez. L, Sentenza n. 3844 del 07/06/1988 (Rv. 459054 - 01)

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITÀ - DEL GIURAMENTO DECISORIO - OGGETTO COSTITUITO DA CIRCOSTANZE GIÀ ACCERTATE O ESCLUSE OVVERO NON DIMOSTRABILI PER DECADENZA DELLA PARTE DEFERENTE - RILEVANZA - CONDIZIONE.*
Stato
decisa il 1988-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459054-01

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITÀ - DEL GIURAMENTO DECISORIO - OGGETTO COSTITUITO DA CIRCOSTANZE GIÀ ACCERTATE O ESCLUSE OVVERO NON DIMOSTRABILI PER DECADENZA DELLA PARTE DEFERENTE - RILEVANZA - CONDIZIONE.*

All'ammissibilità del giuramento decisorio - che anche nel rito del lavoro (art. 437, secondo comma, cod. proc. civ.) può essere deferito "in qualsiasi momento" - non è di ostacolo né il fatto che esso abbia ad oggetto circostanze accertate o escluse dalle risultanze processuali già acquisite (salvi i limiti fissati dall'art. 2739 cod. civ.) né il fatto che esso abbia ad oggetto le stesse circostanze che la parte deferente intendeva dimostrare con un diverso mezzo di prova, documentale o testimoniale, dal quale la medesima parte sia decaduta, ferma, peraltro, la necessità che la domanda o l'eccezione, di cui il giuramento mira a provare la fondatezza, sia stata tempestivamente e ritualmente proposta. (V 5173/80, mass n 409020).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2739, Cod. Proc. Civ. art. 233 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)