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Sez. 1 - , Sentenza n. 7472 del 23/03/2017 (Rv. 644826 - 02)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE | Consulenza tecnica d'ufficio - Ammissibilità - Valutazione discrezionale del giudice di merito - Sussistenza - Sindacabilità in cassazione - Limiti - Indicazione di specifici fatti che avrebbero consentito lo svolgimento della consulenza - Necessità.
Stato
decisa il 2017-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644826-02

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE

Il giudizio sulla necessità ed utilità di far ricorso allo strumento della consulenza tecnica d’ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, la cui decisione è, di regola, incensurabile nel giudizio di legittimità; tuttavia, giusta la nuova formulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., è consentito denunciare in Cassazione, oltre all'anomalia motivazionale, solo il vizio specifico relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che sia stato oggetto di discussione tra le parti, ed abbia carattere decisivo. Ne consegue che il ricorrente non può limitarsi a denunciare l’omesso esame di elementi istruttori, ma deve indicare l’esistenza di uno o più fatti specifici, il cui esame è stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui essi risultino, il “come” ed il “quando” tali fatti siano stati oggetto di discussione processuale tra le parti e la loro decisività.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 191, Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 6, Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 lett. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)