Sez. 1, Sentenza n. 4853 del 01/03/2007 (Rv. 595177 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - OPPORTUNITÀ DI DISPORRE LA CONSULENZA | Potere discrezionale del giudice - Limiti.
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - OPPORTUNITÀ DI DISPORRE LA CONSULENZA
Il giudizio sulla necessità ed utilità di far ricorso allo strumento della consulenza tecnica rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, la cui decisione è, di regola, incensurabile in Cassazione; tuttavia, quando la decisione della controversia dipende unicamente dalla risoluzione di una questione tecnica, poiché i fatti da porre a base del giudizio non possono essere altrimenti provati ed accertati, non può il giudice da un lato non utilizzare le nozioni tecniche di comune conoscenza e neppure disporre (anche d'ufficio) indagini tecniche, e dall'altro respingere la domanda perchè non risultano provati i fatti che avrebbero potuto accertarsi soltanto con l'impiego di conoscenze tecniche, senza incorrere nel vizio di insufficienza e contraddittorietà della motivazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)