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Sez. 1, Sentenza n. 3772 del 20/04/1994 (Rv. 486305 - 01)

Tributi (in generale) - Esenzioni ed agevolazioni (benefici): in genere | Settore edilizio - Agevolazioni tributarie ex legge n. 408 del 1949 - Fruizione - Condizioni - Apposita denuncia prevista per la fruizione - Presentazione nel termine di legge - Omissione - Conseguenze.
Stato
decisa il 1994-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486305-01

Tributi (in generale) - Esenzioni ed agevolazioni (benefici): in genere

Ai sensi dell'art. 6 del D.L. 11 dicembre 1967 n. 1150, convertito in legge 7 febbraio 1968 n. 24, la fruizione delle agevolazioni tributarie, concesse nel settore edilizio dalla legge 2 luglio 1949 n. 408 e successive modificazioni, è subordinata, sotto pena di decadenza, alla presentazione, entro il termine fissato dalla norma stessa, di apposita denuncia corredata dalla documentazione dell'adempimento degli obblighi imposti per la detta fruizione, con la conseguenza che tale presentazione costituisce non una facoltà del contribuente, ma un vero e proprio obbligo a suo carico, finalizzato all'accertamento della sussistenza delle condizioni necessarie all'attribuzione in via definitiva dei benefici provvisoriamente concessi, dei quali, nel caso di mancata presentazione, va dichiarata la decadenza.

Riferimenti normativi: Legge 02/07/1949 num. 408 CORTE COST., Decreto Legge 11/12/1967 num. 1150 art. 6, Legge 07/02/1968 num. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)