Sez. 1, Sentenza n. 10253 del 22/09/1999 (Rv. 530188 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE | Agevolazioni nel settore edilizio "ex lege" n. 408 del 1949 - Fruizione - Condizioni - Denuncia di avvenuto adempimento degli obblighi - Presentazione - Obbligo - Omessa presentazione - Conseguenze - Decadenza.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE
Ai sensi dell'art. 6 del D.L. 11 dicembre 1967, n. 1150, convertito in legge 7 febbraio 1968, n. 24, la fruizione delle agevolazioni tributarie concesse nel settore edilizio dalla legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive modificazioni è subordinata, sotto pena di decadenza, alla presentazione, entro il termine fissato dalla norma stessa, di apposita denuncia corredata dalla documentazione dell'adempimento degli obblighi imposti per la detta fruizione, di guisa che tale presentazione costituisce non una facoltà del contribuente, ma un vero e proprio obbligo a suo carico, finalizzato all'accertamento della sussistenza delle condizioni necessarie all'attribuzione del beneficio.
Riferimenti normativi: Legge 02/07/1949 num. 408 CORTE COST., Legge 07/02/1968 num. 26 CORTE COST., Decreto Legge 11/12/1967 num. 1150 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)