diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 5916 del 24/03/2004 (Rv. 571510 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE | Conferimento con atto anteriore alla sentenza o al provvedimento impugnato - Idoneità al ricorso per Cassazione - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571510-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE

La procura a ricorrere per cassazione è valida solo se rilasciata in data successiva alla pubblicazione della sentenza impugnata, difettando altrimenti il requisito della specialità, senza che rilevi a tal fine la circostanza che la procura sia materialmente congiunta all'atto cui si riferisce, poiché il terzo comma dell'art. 83 (aggiunto dall'art. 1 legge n.141 del 1997), che consente la diversità dei fogli contenenti il ricorso e la procura, non incide sulla necessità che quest'ultima sia rilasciata dopo il momento in cui è possibile il formarsi di una consapevole volontà di proporre l'impugnazione. (Nella specie la S.C. ha rilevato anche la mancanza della certificazione dell'autografia della sottoscrizione da parte del difensore, necessaria in caso di procura rilasciata in calce al ricorso, essendo stata l'autenticazione apposta da funzionario comunale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)