Sez. 1, Sentenza n. 3410 del 07/03/2003 (Rv. 560969 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE | Conferimento con atto anteriore alla sentenza o al provvedimento impugnato - Abilitazione a proporre ricorso per Cassazione, controricorso o ricorso incidentale - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE
La procura per il ricorso per cassazione ha, "ex" art. 365 cod. proc. civ., carattere necessariamente speciale, dovendo riguardare "ex professo" il particolare giudizio di legittimità, sulla base di una specifica valutazione della sentenza da impugnare, per cui tale procura è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata; è pertanto inammissibile il controricorso e ricorso incidentale - cui, in forza degli artt. 370 e 371 cod. proc. civ., è applicabile il citato art. 365 cod. proc. civ. - allorché la procura sia stata conferita a margine dell'atto introduttivo della precedente fase di giudizio e sia, perciò, anteriore alla pubblicazione del provvedimento impugnato. (Nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha escluso che la declaratoria di inammissibilità sia impedita dal successivo deposito, avvenuto a molti mesi di distanza dal deposito del controricorso con ricorso incidentale, di altra procura relativa al giudizio di cassazione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)