Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18000 del 11/09/2015 (Rv. 636703 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE | Azione risarcitoria per danni arrecati nell'esercizio di funzioni giudiziarie - Criterio di cui all'art. 4 della l. n. 117 del 1988 - Applicabilità - Prevalenza su quello ex art. 152 del d.lgs. n. 196 del 2003.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE
In tema di responsabilità civile del magistrato, l'art. 4 della l. n. 117 del 1988 (come modificato dall'art. 3 della l. n. 420 del 1998), nell'attribuire la cognizione dell'azione risarcitoria concessa a chi abbia subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere da un magistrato, con dolo o colpa grave, nell'esercizio delle sue funzioni, al tribunale del capoluogo del distretto della corte d'appello, da determinarsi ex artt. 11 c.p.p. e 1 disp. att. c.p.p., individua un criterio di determinazione della competenza territoriale prevalente rispetto a quello di cui all'art. 152 del d.lgs. n. 196 del 2003, nonché agli altri previsti dal codice di procedura civile.
Riferimenti normativi: Legge 13/04/1988 num. 117 art. 2 CORTE COST., Legge 13/04/1988 num. 117 art. 4 CORTE COST., Legge 02/12/1998 num. 420 art. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 11 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 152
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)