Sez. 3, Sentenza n. 4084 del 25/02/2005 (Rv. 581131 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI | Responsabilità civile dei magistrati - Presupposti - Azione promossa per uno stesso processo per far valere la responsabilità di più magistrati addetti ad uffici giudiziari siti in località diverse - Competenza territoriale - Individuazione - Criteri - Litispendenza - Configurabilità - Esclusione.
RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI
In tema di responsabilità civile del magistrato, a conoscere dell'azione risarcitoria concessa a tutela di chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere da un magistrato, con dolo o colpa grave, nell'esercizio delle sue funzioni o per diniego di giustizia competente, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 4, comma primo, legge n. 117 del 1988 (come modif. dall'art. 3 legge n. 420 del 1998), 11 cod. proc. pen. ed 1 d. lgs. n. 271 del 1989 (recante disp. att. cod. proc. pen.), è il tribunale del capoluogo del distretto della corte d'appello individuata sulla base della tabella A allegata alle disp. att. cod. proc. pen., e non anche quello che sarebbe competente secondo le norme del Capo II ("Competenza") del Titolo I ("Giurisdizione") del Libro I ("Soggetti") del cod. proc. pen. compreso nel distretto della corte d'appello in cui il magistrato esercita le proprie funzioni o le esercitava al momento del fatto. Ne consegue che, così individuato il foro territoriale inderogabile - attesa la specialità del criterio adottato rispetto a quelli generali stabiliti in materia di competenza territoriale, - è inapplicabile l'art. 33 cod. proc. civ., che consente la deroga solamente alla competenza per territorio semplice; e che, trattandosi - come nella specie - di responsabilità prospettata, in relazione ad uno stesso processo, nei confronti di più magistrati addetti ad uffici giudiziari posti in località diverse, ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente deve tenersi conto della collocazione territoriale dell'esplicazione delle singole condotte mantenute nell'esercizio delle rispettive funzioni, con conseguente necessità di proporre distinte domande dinanzi ai tribunali dalla legge determinati secondo la menzionata tabella, rimanendo in tal caso esclusa l'applicabilità della litispendenza ex art. 39 cod. proc. civ., in ragione della non coincidenza della "causa petendi" costituita, per ciascuna causa, dalla specifica condotta del singolo magistrato con quella mantenuta dagli altri.
Riferimenti normativi: Legge 13/04/1988 num. 117 art. 2 CORTE COST., Legge 13/04/1988 num. 117 art. 4 CORTE COST., Legge 13/04/1988 num. 117 art. 5 CORTE COST., Legge 02/12/1998 num. 420 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)