Sez. L, Sentenza n. 1100 del 26/01/2012 (Rv. 620907 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE | Riscossione dei contributi mediante ruolo - Previsione del termine di decadenza per l'iscrizione a ruolo ex art. 25 del d.lgs. n. 46 del 1999 - Irretroattività - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE
In tema di riscossione dei contributi previdenziali mediante ruolo, la previsione del termine di decadenza per l'iscrizione a ruolo ex art. 25 del d.lgs. n. 46 del 1999 non è retroattiva, secondo un'interpretazione costituzionalmente adeguata della disciplina transitoria di cui al successivo art. 36, comma 6, atteso che il sistema precedente non sanciva alcun onere di tempestività dell'iscrizione a ruolo per la riscossione dei crediti previdenziali né può esigersi dall'ente previdenziale un comportamento non ancora imposto dall'ordinamento.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 25, Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 36 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)