Sez. L, Sentenza n. 23606 del 17/10/2013 (Rv. 628510 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE | Riscossione mediante ruolo delle sanzioni civili per omesso versamento di contributi - Previsione del termine di decadenza per l'iscrizione a ruolo ex art. 25 del d.lgs. n. 46 del 1999 - Retroattività - Esclusione - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE
In tema di riscossione dei contributi previdenziali mediante ruolo (nella specie, delle somme dovute a titolo di sanzioni civili per l'omesso versamento di contributi INAIL per gli anni 1998-2002) la previsione del termine di decadenza per l'iscrizione a ruolo ex art. 25 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, non è retroattiva, secondo un'interpretazione costituzionalmente adeguata della disciplina transitoria di cui al successivo art. 36, comma 6, atteso che il sistema precedente non sanciva alcun onere di tempestività dell'iscrizione a ruolo per la riscossione dei crediti previdenziali, né può esigersi dall'ente previdenziale un comportamento non ancora imposto dall'ordinamento.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 25, Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 36 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)