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Sez. 5 - , Ordinanza n. 6626 del 07/03/2019 (Rv. 653313 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA | Società a ristretta base sociale - Fallimento - Notifica ai soci - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653313-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA

In tema di società di capitali a ristretta base societaria, l'avviso di accertamento, se inerente a crediti i cui presupposti siano sorti prima della dichiarazione di fallimento (o nel periodo di imposta nel quale tale dichiarazione è intervenuta), deve essere notificato non solo al curatore ma anche ai singoli soci, i quali, in quanto percettori di reddito da capitale sono soggetti passivi del rapporto tributario ed hanno quindi la possibilità, anche dopo il fallimento della società, di impugnare l'atto impositivo emesso nei propri confronti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2263, Legge Falliment. art. 42 CORTE COST., Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)