Sez. 5, Sentenza n. 2910 del 06/02/2009 (Rv. 606612 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - TERMINI PER RICORRERE - DECORRENZA - IN GENERE | Avviso di accertamento tributario inerente a crediti antecedenti al fallimento - Notifica al solo curatore - Omessa impugnazione - Legittimazione del fallito - Fondamento - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - TERMINI PER RICORRERE - DECORRENZA - IN GENERE
L'accertamento tributario, se inerente a crediti i cui presupposti si siano determinati prima della dichiarazione di fallimento del contribuente o nel periodo d'imposta in cui tale dichiarazione è intervenuta, deve essere notificato non solo al curatore - in ragione della partecipazione di detti crediti al concorso fallimentare, o, comunque, della loro idoneità ad incidere sulla gestione delle attività e dei beni acquisiti al fallimento - ma anche al contribuente, il quale non è privato, a seguito della dichiarazione di fallimento, della sua qualità di soggetto passivo del rapporto tributario e resta esposto ai riflessi, anche di carattere sanzionatorio, che conseguono alla definitività dell'atto impositivo; ne consegue che il fallito, nell'inerzia degli organi fallimentari ed a prescindere dalla valutazione da essi compiuta sul predetto accertamento, è eccezionalmente abilitato ad esercitare egli stesso tale tutela, una volta che abbia piena cognizione anche dei motivi della pretesa tributaria. (In base a detto principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che da un lato aveva negato la legittimazione dei ricorrenti e dall'altro lato aveva fatto decorrere, per i contribuenti non destinatari dell'avviso di accertamento, il termine per proporre il ricorso sin dalla verifica dello stato passivo, anzichè, semmai, dalla trasmissione ai medesimi dell'intera documentazione relativa alle pretese erariali).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 42 CORTE COST., Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 6 CORTE COST., Legge 27/12/2002 num. 289 art. 15 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)