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Sez. L, Sentenza n. 14462 del 19/11/2001 (Rv. 550344 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Condono ex art. 4 D.L. n. 6 del 1993, convertito, con modifica, nella legge n. 63 del 1993 - Regolarizzazione di contributi evasi - Estensione all'indebito conguaglio derivato dalla illegittima applicazione degli sgravi contributivi - Configurabilità - Limitazione temporale della opzione - Esclusione - Domanda di regolarizzazione presentata dopo gli accertamenti ispettivi - Decadenza dal beneficio - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2001-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550344-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)

Il condono previdenziale di cui all'art. 4 del D.L. n. 6 del 1993, convertito, con modificazioni, nella legge n. 63 del 1993, afferendo alle obbligazioni relative al versamento dei contributi e ad ogni altro onere accessorio, comprende, quale effetto della regolarizzazione contributiva, anche gli eventuali indebiti correlati alla illegittima applicazione degli sgravi, senza che sia configurabile al riguardo, nel silenzio del legislatore, un termine decadenziale, e senza che possa escludersi il requisito della spontaneità di detta regolarizzazione per il fatto che la relativa domanda sia presentata successivamente agli accertamenti ispettivi, atteso che la disposizione del comma terzo del citato art. 4 del D.L. n. 6 del 1993, in tema di decadenza, in siffatta ipotesi, dalle agevolazioni di cui al condono ivi previsto, risulta soppressa dalla legge di conversione n. 63 del 1993.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 15/01/1993 num. 6 art. 4 CORTE COST., Legge 17/03/1993 num. 63 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)