Sez. L, Sentenza n. 16199 del 27/12/2000 (Rv. 542903 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Condono contributivo ex art. 4 D.L. n. 6 del 1993 - Effetti - Estinzione delle sanzioni amministrative per violazione di norme sul collocamento - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE
Le disposizioni dell'art. 18 della legge 23 dicembre 1994 n. 724, per le quali la regolarizzazione contributiva eseguita a norma dell'articolo stesso comporta l'estinzione anche delle sanzioni amministrative relative alla violazione delle norme sul collocamento, non sono applicabili a condoni contributivi previsti da normative precedenti che si siano limitate (come l'art. 4 del D.L. 15 gennaio 1993 n. 6, convertito in legge 17 marzo 1993 n. 63) a prevedere l'estinzione delle sanzioni amministrative e degli oneri accessori "connessi con la denuncia ed il versamento dei contributi e dei premi", cioè inerenti alle omissioni o irregolarità contributive e non anche alla materia del tutto diversa della disciplina del collocamento.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 15/01/1993 num. 6 art. 4 CORTE COST., Legge 17/03/1993 num. 63 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)