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Sez. 1, Sentenza n. 587 del 21/02/1969 (Rv. 338781 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - INCIDENTALI - TARDIVE - LEGITTIMAZIONE ATTIVA - PROPOSIZIONE FORMALE DELL'IMPUGNAZIONE PRINCIPALE - NECESSITA - ESCLUSIONE - PARTECIPAZIONE AL RAPPORTO GIURIDICO SOSTANZIALE OGGETTO DELL'IMPUGNAZIONE PRINCIPALE - SUFFICIENZA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1969-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/338781-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - INCIDENTALI - TARDIVE - LEGITTIMAZIONE ATTIVA - PROPOSIZIONE FORMALE DELL'IMPUGNAZIONE PRINCIPALE - NECESSITA - ESCLUSIONE - PARTECIPAZIONE AL RAPPORTO GIURIDICO SOSTANZIALE OGGETTO DELL'IMPUGNAZIONE PRINCIPALE - SUFFICIENZA - FATTISPECIE.*

La posizione processuale della 'parte contro la quale e stata proposta l'impugnazioné - cui, a norma dell'art. 334 cod. proc. civ., e riconosciuta la legittimazione a proporre l'impugnazione incidentale tardiva - deve essere desunta non gia dalla destinazione, espressa da elementi meramente formali, dell'atto di impugnazione, ma dal contenuto delle censure con esso proposte, essendo rilevante la pertinenza soggettiva del rapporto oggetto della statuizione impugnata. Conseguentemente, e ammissibile l'impugnazione incidentale tardiva proposta da una parte diversa da quella contro cui l'impugnazione principale sia formalmente diretta, ove quest'ultima riguardi, sia pure solo parzialmente, un rapporto giuridico al quale partecipi anche la parte che propone l'impugnazione incidentale. (nella specie, e stato ritenuto ammissibile il ricorso incidentale tardivo proposto dall'editore, nonostante che il ricorso principale, proposto da uno degli aventi causa dell'autore, fosse stato diretto soltanto nei confronti degli altri aventi causa dell'autore e notificato - solo per conoscenza - all'editore, in quanto uno dei motivi del ricorso principale investiva la statuizione dei giudici del merito con cui era stata negata la legittimazione del ricorrente principale a chiedere la risoluzione del contratto di edizione concluso con l'editore dagli altri aventi causa dell'autore). (V. 2314-67, massima n. 329534 1328-67, massima n. 324896).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)