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Sez. 2, Sentenza n. 1496 del 17/05/1972 (Rv. 358166 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - LEGITTIMAZIONE ATTIVA - PARTECIPAZIONE AL RAPPORTO OGGETTO DELL'IMPUGNAZIONE PRINCIPALE - SUFFICIENZA - CAUSE INSCINDIBILI - IMPUGNAZIONE TEMPESTIVA DI UN LITISCONSORTE - IMPUGNAZIONE INCIDENTALE DEGLI ALTRI LITISCONSORTI - PROPONIBILITA - DECORRENZA DEI TERMINI - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1972-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358166-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - LEGITTIMAZIONE ATTIVA - PARTECIPAZIONE AL RAPPORTO OGGETTO DELL'IMPUGNAZIONE PRINCIPALE - SUFFICIENZA - CAUSE INSCINDIBILI - IMPUGNAZIONE TEMPESTIVA DI UN LITISCONSORTE - IMPUGNAZIONE INCIDENTALE DEGLI ALTRI LITISCONSORTI - PROPONIBILITA - DECORRENZA DEI TERMINI - IRRILEVANZA.*

E legittimata all'impugnazione incidentale tardiva anche una parte diversa da quella contro cui l'impugnazione principale od incidentale sia formalmente diretta, ove sia partecipe del rapporto giuridico investito da quest'ultima. Nei casi di cause inscindibili in fase di impugnazione, per litisconsorzio d'ordine sostanziale o processuale, proposta tempestiva impugnazione da uno dei litisconsorti gli altri, anche se decaduti dal diritto di impugnazione per decorso dei termini, possono avvalersi dell'impugnazione incidentale tardiva. (V 587'69, mass n 338781; 1492'70, mass n 347336).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 334

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)