Sez. 3, Sentenza n. 7546 del 15/05/2003 (Rv. 563112 - 01)
CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - POTESTÀ DEI GENITORI - RAPPRESENTANZA E AMMINISTRAZIONE - IN GENERE | Atti di ordinaria e straordinaria amministrazione - Criteri distintivi - Ordinaria amministrazione - Caratteristiche - Oggettiva utilità alla conservazione del patrimonio - Valore economico non particolarmente elevato - Margine di rischio concreto modesto - Necessità - Assenza di una delle predette caratteristiche - Conseguenze - Straordinaria amministrazione.
CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - POTESTÀ DEI GENITORI - RAPPRESENTANZA E AMMINISTRAZIONE - IN GENERE
In tema di amministrazione dei beni dei figli ex art. 320 cod. civ., al di fuori dei casi specificamente individuati ed inquadrati nella categoria degli atti di straordinaria amministrazione dal Legislatore, vanno considerati di ordinaria amministrazione gli atti che presentino tutte e tre le seguenti caratteristiche: 1) siano oggettivamente utili alla conservazione del valore e dei caratteri oggettivi essenziali del patrimonio in questione; 2) abbiano un valore economico non particolarmente elevato in senso assoluto e soprattutto in relazione al valore totale del patrimonio medesimo; 3) comportino un margine di rischio modesto in relazione alle caratteristiche del patrimonio predetto. Vanno invece considerati di straordinaria amministrazione gli atti che non presentino tutte e tre queste caratteristiche.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 320 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)